Studio Consulenza Finanziaria Indipendente

SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/2012 – Omologato piano del consumatore in 20 anni

Al fine di contrastare i fenomeni di usura ed estorsione e, contestualmente, incentivare e spingere la ripresa economica dopo il quinquennio di crisi 2007-2011 – caratterizzati dapprima dallo scoppio dei mutui subprime americani e, successivamente, dalla crisi dei debiti sovrani europei – si rese necessario intervenire, normativamente, a sostegno di determinati soggetti debitori che, non potendo essere ammessi alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/42) e dovendo rispondere delle obbligazioni assunte con il loro patrimonio presente e futuro, sovente venivano esecutati dai loro creditori. Queste dinamiche, potevano – e possono – anche durare diversi anni, cosi che il soggetto debitore si trovava ad essere “perseguitato vita natural durante” fino a quando le ragioni creditorie non erano state completamente soddisfatte.

Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”, il Legislatore italiano ha recepito la necessità di tutelare proprio questa platea di soggetti debitori: consumatore, professionista, artigiano, impresa agricola, socio …..  introducendo quelle che vengono definite procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Piano del consumatore;
  • Accordo di ristrutturazione del debito;
  • Liquidazione del patrimonio.

e che consentono ai debitori “meritevoli” di cristallizzare il debito al tempo della domanda giudiziale, sospendere e vietare azioni esecutive sul patrimonio, definire un’ordinata ristrutturazione del debito e, in presenza di determinati requisiti, falcidiare il debito ed ottenere l’esdebitazione, ovvero la dichiarazione di inesigibilità dei debiti eventualmente residui alla chiusura della procedura intrapresa.

Tutte e tre le procedure risultano favorevoli tanto al debitore, che può tornare ad essere socialmente ed economicamente utile per sé come per la collettività, tanto al creditore, che può ottenere una soddisfazione, anche parziale purché in presenza dei requisiti di legge, di recuperare in tempi brevi almeno una parte delle somme da esso vantate.

CASE STUDY

Quello che vi presentiamo qui, è un caso tratto dalle nostre diverse esperienze lavorative.

Il debitore, fortemente oppresso dai debiti – oltre € 200 mila -, con impegni finanziari mensili non più sostenibili e stanco di essere mercé dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare che lo ha visto coinvolto, decide di affidarsi alla G.S.A. & Partners e al suo network di professionisti.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa, il debitore – sempre assistito in ogni fase dagli avvocati partners – presentava istanza – corredata di tutta la documentazione necessaria, compresa la proposta di piano del consumatore – presso l’Organismo di Composizione della Crisi di Siracusa per richiedere la nomina di un Gestore della Crisi e, di conseguenza, avviare l’iter giudiziale volto all’apertura della procedura.

Grazie all’ottimo lavoro svolto dalla G.S.A. & Partners nella completa predisposizione documentale, confermato dalla relazione favorevole predisposta dal Gestore della Crisi nominato ed allegata al piano del consumatore, in data 18/11/2019 Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Siracusa, visti gli atti, omologa il piano del consumatore ripartito in 20 anni prevedendo una falcidia del 46% del debito residuo complessivo.

Il piano, che comprende anche il costo dell’OCC, si è attestato su una rata costante, nel rispetto della dignità umana e finanziariamente sostenibile per le entrate del debitore:

Fonte: Proposta piano del Consumatore – Elaborazioni interne

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